Art. 4.
(Diritto di informazione).

      1. Al fine di rispondere tempestivamente alle sue necessità e di salvaguardare con efficacia i suoi interessi, la persona offesa dal reato, anche se residente in un altro Stato, ha il diritto di essere informata:

          a) dei tempi, dei modi e dei luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

          b) delle forme di assistenza che può ricevere e degli organismi ai quali può rivolgersi per ottenerle, anche per quanto attiene l'assistenza legale e il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché delle modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti da parte dell'autore del reato e dei benefìci concessi da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 7;

          c) delle condizioni e delle misure poste a protezione della vita privata e della incolumità fisica propria e dei suoi familiari, ogni volta se ne ravvisi la necessità, in funzione della qualità di persona in

 

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formata sui fatti o di testimone che può assumere nel processo;

          d) dei risultati delle indagini, quando ne abbia fatto espressa richiesta e ciò non pregiudichi la corretta prosecuzione delle indagini stesse.

      2. La persona offesa dal reato residente in un altro Stato ha diritto di sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato di residenza, che, se non ritiene di dover esercitare la propria competenza, è tenuto a trasmetterla senza ritardo all'autorità giudiziaria italiana territorialmente competente. La persona offesa dal reato, residente in uno Stato membro dell'Unione europea, può chiedere che le sue indicazioni siano raccolte a mezzo di videoconferenza o di teleconferenza, ai sensi delle disposizioni per l'audizione delle vittime residenti all'estero, di cui agli articoli 10 e 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 197 del 12 luglio 2000.
      3. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite dalla polizia giudiziaria e dallo sportello di cui all'articolo 10 nell'ambito delle rispettive attribuzioni.